È operativo il fondo da 500 milioni di euro da utilizzare come credito d’imposta per le imprese con veicoli di massa superiore a 7,5 Ton di categoria Euro 5 o Euro 6. Sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 è stato infatti pubblicato il D.L. n. 50/2022 che contiene il provvedimento. Importante sottolineare che la misura non rientra nel Regolamento “de minimis” – come invece era previsto nelle bozze – che per il nostro settore è pari a 100.000 euro per triennio mobile, rendendo, se fosse stata confermata, il beneficio scarsamente utilizzabile per le imprese.
L’art. 3 quindi, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, stabilisce che alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio, al netto dell’Iva. Il beneficio vale solo per le imprese con veicoli di massa superiore alle 7,5 Ton. di categoria Euro 5 o superiore.
Le spese devono essere provate attraverso le fatture di acquisto del carburante.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (su F24) e non si applicano i limiti di compensabilità di legge e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap.
La misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Per l’utilizzo concreto del credito va ora attesa l’emanazione dello specifico codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.