La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIMS ha pubblicato dei chiarimenti sul Documento unico di circolazione e di proprietà nei casi in cui i mezzi abbiano la revisione scaduta.
Con una circolare del 27 aprile scorso si sottolinea che il rilascio del DU è possibile, a prescindere dal fatto che gli intestatari abbiano già richiesto la seduta di revisione o che la revisione si sia conclusa con l’esito “Ripetere”, nei seguenti casi:
– di reimmatricolazione a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe;
– di duplicato del DU a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU originale o a seguito di variazione della denominazione dell’impresa o della sua sede o di aggiornamenti tecnici che non assorbono gli obblighi di revisione;
– di duplicato del DU a seguito di costituzione, trasferimento, modifica del titolo in base al quale l’intestatario ha la disponibilità dei veicoli (come proprietà, leasing, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto ecc..), tranne nel caso di cessione del parco veicolare e del trasferimento d’azienda ai fini dell’accesso al mercato.
Nelle ultime due ipotesi, spetta agli Uffici della Motorizzazione Civile, in fase di controllo preliminare, verificare che per i veicoli oggetto di cessione o compresi nell’atto di trasferimento di azienda ci sia il requisito della revisione in corso di validità.
Il testo evidenzia che poiché sul DU viene riportata la data dell’ultima revisione effettuata con esito “Regolare” e scaduta di validità, il nuovo documento non abilita a circolare su strada; dell’eventuale violazione del divieto è responsabile l’intestatario del veicolo e il relativo conducente.