Il Decreto Legge numero 21 approvato il 21 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 67 dello stesso giorno ed è quindi in vigore. Innanzitutto il Decreto stabilisce una riduzione delle accise di benzina e gasolio fino al 21 aprile. In pratica, l’accisa per il gasolio scende da 617.40 euro a 367,40 euro per mille litri, pari a 25 centesimi al litro e ciò vale alla pompa o negli acquisti extra-rete, quindi per tutti i veicoli.
Resta aperta la questione dei veicoli che beneficiano dell’accisa agevolata per l’autotrasporto, ossia quelli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e con motori EuroV ed EuroVI. Questi beneficiano normalmente di un’accisa pari a di 403, 22 euro per mille litri che le imprese di autotrasporto recuperano ogni tre mesi. La normativa definisce questo gasolio come “commerciale usato come carburante” e il Decreto del 21 marzo praticamente lo sospende dal 21 marzo al 21 aprile, perché le imprese che ne beneficiano usano già lo sconto destinato a tutti. Insomma, secondo una prima interpretazione (che le associazioni stanno valutando) in questo mese non si potrà cumulare la riduzione prevista da questo Decreto con quella consueta, anche se al momento non è chiaro come ciò si applicherà nella dichiarazione relativa al primo trimestre.
Oltre a questo beneficio generale, il Decreto ha un capitolo dedicato all’autotrasporto, il terzo, che stabilisce alcune misure anticipate dal comunicato stampa diffuso dopo il Consiglio dei ministri del 21 marzo. L’articolo 13 riguarda i contributi al trasporto combinato strada-rotaia (ferrobonus) e strada-mare (marebonus) per i quali aggiunge per il 2022 uno stanziamento di 19 milioni nel primo caso e di 19,5 milioni nel secondo.
L’articolo 14 riguarda la “clausola di adeguamento corrispettivo”, ossia il sovrapprezzo che le imprese di autotrasporto possono applicare alle fatture sulla base della variazione del prezzo del gasolio ai contratti scritti. In questo caso si modifica l’articolo 6 della legge 286/2005 che parla delle modalità di pagamento dell’autotrasporto in conto terzi. L’adeguamento dovrà avvenire quando il prezzo del gasolio supera del 2% “il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”. Il prezzo da considerare per stabilire lo scostamento è quello medio mensile rilevato dal ministero per la Transizione Ecologica.
Un altra aggiunta all’articolo 6 della 286/2005 riguarda i contratti verbali. In questo caso, l’adeguamento relativo all’aumento del prezzo del gasolio “si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, numero 190”. Il ministero deve pubblicare tali valori con cadenza trimestrale.
L’articolo 15 del Decreto aumenta di 15 milioni il fondo per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e di 5 milioni quello per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per l’anno d’imposta 2021. L’articolo 16 esenta tutte le imprese di autotrasporto terzi iscritte all’Albo dal pagamento del contributo per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2022 e quantifica lo stanziamento in 1,4 milioni di euro.
L’articolo 17 è importante, ma incompleto. Essi infatti stanzia 500 milioni per il 2022 per un “fondo a sostegno dell’autotrasporto”. Per ora però questi soldi non arriveranno alle imprese, perché le modalità di erogazione devono essere stabilite da un Decreto interministeriale dei ministeri Mims ed Economia, che deve essere emesso entro trenta giorni, “nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato”. Alla definizione di questo Decreto dovrebbero partecipare anche le associazioni dell’autotrasporto.