Gli aumenti generalizzati che hanno colpito la filiera dei trasporti e della logistica nelle settimane appena trascorse poteva e potrebbe essere affrontata con il ripristino della normativa riguardante i costi minimi di sicurezza nella vecchia formulazione prima dellโabrogazione intervenuta con la Legge di Stabilitร del 2015.
Cosa prevedeva la normativa?
I costi minimi
Lโart. 83 bis del D.L. n. 112/2008 prevedeva i criteri di determinazione del corrispettivo minimo che doveva essere garantito al vettore, nel perseguimento delle finalitร di tutela della sicurezza stradale e della regolaritร del mercato dellโautotrasporto di cose per conto di terzi.
In particolare, il valore del costo minimo relativamente a ciascun singolo servizio di autotrasporto si determinava in funzione del costo del carburante, al quale veniva attribuita una percentuale massima di incidenza sul corrispettivo minimo spettante in favore del vettore.
A tal riguardo, con decreto emesso su base mensile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vennero individuati i costi minimi per chilometro di percorrenza in relazione a:
โ cinque categorie di veicoli generici distinte in base alla massa complessiva a pieno carico e ad ulteriori categorie di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 ton utilizzati per determinate tipologie di trasporto;
โ cinque distinte fasce chilometriche di percorrenza.
Le azioni aventi ad oggetto il diritto alla corresponsione dei costi minimi di cui allโart. 83-bis sono soggette:
โ al termine di prescrizione di 1 anno, previsto in via generale in materia di trasporto dallโart. 2951 c.c., in caso di avvenuta stipulazione di un contratto di trasporto in forma scritta ai sensi dellโart. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
โ al termine di prescrizione di 5 anni, in caso di mancata stipulazione di un contratto in forma scritta ai sensi dellโart. 6 del D.Lgs. n. 286/2005.
I costi minimi โ Azione per il mancato pagamento dei costi minimi
Nel caso in cui il corrispettivo effettivamente percepito dal vettore risultava inferiore ai costi minimi, il vettore poteva proporre โdomanda dโingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dellโarticolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione allโalbo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per lโesecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa allโavvenuto pagamento dellโimporto indicato e i calcoli con cui viene determinato lโulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.โ
Il giudice, verificata la regolaritร della documentazione prodotta dal vettore nonchรฉ la correttezza dei calcoli, poteva ingiungere al committente di pagare senza dilazione, autorizzando la esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dellโart. 642 del codice di procedura civile.
Inoltre, nei confronti del soggetto responsabile della violazione della disciplina in materia di costi minimi posta dai commi 7, 8 e 9 dellโart. 83 โ bis, trovava applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base della normativa in materia di costi minimi (comma 14, art. 83-bis).
I costi minimi โ Termine di pagamento del corrispettivo vettoriale
Il comma 12 dellโart. 83 bis, prevedeva inoltre che il pagamento del corrispettivo dovuto al vettore per lโesecuzione del servizio di autotrasporto non doveva avvenire oltre i 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, la quale doveva avvenire entro e non oltre la fine del mese di esecuzione del trasporto.
In caso di mancato rispetto di tale termine di pagamento, il vettore, ai sensi del comma 13 dellโart. 83-bis, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui allโart. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, e trovava applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dellโimporto della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro (comma 14, art. 83).
Il comma 13 bis estendeva lโapplicazione del termine di pagamento e della sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera diversi dai vettori, che partecipano allโesecuzione del servizio di trasporto.
I costi minimi non contrastavano con i principi Costituzionali
I costi minimi dellโautotrasporto sono stati dichiarati legittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 47 del 2 marzo 2018.
In particolare, i giudici hanno affermato che lโarticolo 8-bis della Legge 133/2008 non contrastava i principi della Costituzione. Questa vicenda partita da un ricorso presentato dal Tribunale di Lucca nel febbraio 2017, nellโambito di una causa in cui la societร di autotrasporto GFM Trasporti ha chiesto al suo committente Ondulati Giusti il pagamento di 261.906,70 euro come differenza tra la tariffa concordata alla firma del contratto di autotrasporto e quanto previsto come costo minimo per la sicurezza dallโarticolo 83-bis.
Dopo avere ripercorso la complessa vicenda legislativa e giudiziaria (che comprende anche due sentenze della Corte di Giustizia Europea) delle vecchie tariffe a forcella, diventate poi costi minimi di sicurezza e infine costi minimi dโesercizio dellโautotrasporto, i giudici costituzionali sono entrati nel vivo della questione, rigettando il ricorso del Tribunale e, quindi, ritenendo legittimi dal punto di vista costituzionale i commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11 dellโarticolo 83-Bis, poi abrogati dalla legge di stabilitร del 2015 su pressioni della committenza.
A sostegno della loro decisione, i giudici costituzionali hanno citato il principio โ previsto sia dalla normativa comunitaria sia dalla Costituzione โ secondo cui un interesse di ordine generale puรฒ costituire una limitazione alla libera contrattazione tra le parti, principio che sta alla base dei costi minimi di sicurezza e che viene invocato da anni dalle associazioni degli autotrasportatori.
โPiรน volte la giurisprudenza comunitaria avrebbe avuto modo di affermare che sono compatibili con le norme comunitarie in materia di libertร di stabilimento e di libertร di prestazioni dei servizi, di libertร di concorrenza e di trasporti, i provvedimenti legislativi e amministrativi, direttamente riferibili allo Stato membro, che, per ragioni di interesse generale, introducono tariffe minime e/o massimeโ, scrivevano i giudici nella sentenza per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie.
Sul rispetto della Costituzione, il ricorso del Tribunale di Lucca invocava il contrasto dellโarticolo 81-bis allโarticolo 41 della Costituzione, ossia quello che stabilisce la libertร dellโiniziativa privata. A tale proposito i giudici costituzionali controbattevano che โil principio di libertร di iniziativa economica privata deve essere bilanciato da contrapposti interessi di utilitร sociale, purchรฉ lโindividuazione degli stessi non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non prevedano misure palesemente incongrueโ. In tale bilanciamento, โassumerebbe rilevanza lโinteresse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, che giustificherebbe la limitazione della libertร negoziale delle parti, allo scopo di garantire che il corrispettivo del vettore sia tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizioโ.
Sullโopposizione secondo cui i costi minimi non garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza, i giudici affermavano che invece sono โun intervento regolatorio ex ante, perfettamente compatibile โ ed anzi complementare โ rispetto alle altre disposizioni legislative, richiamate nellโordinanza di rimessione, che disciplinano lโintervento ex post, finalizzato a reprimere la violazione delle regole di sicurezzaโ. E precisavano che โlโosservanza di una regola puรฒ essere assicurata non solo attraverso norme repressivo-sanzionatorie, ma anche mediante norme dirette a prevenire la violazione, rimuovendo o quanto meno riducendo lโinteresse a commetterlaโ.
Come ulteriore spiegazione, la sentenza affermava che โperaltro, la fissazione in via amministrativa di costi minimi, la cui copertura deve essere garantita dal corrispettivo, non invaderebbe tutto lo spazio negoziale a disposizione delle parti, riguardando solo i costi incomprimibili ed essenziali per la sicurezza della circolazione stradale. Rimarrebbero, invece, alla libera contrattazione, e quindi alla concorrenza, tutte le altre voci che incidono sulla determinazione del corrispettivo, ivi compreso il margine di profitto. Si tratterebbe di un regime non assimilabile ad una vera e propria regolazione tariffaria (di cui, anzi costituirebbe il superamento), la cui incidenza sulla libertร negoziale delle parti sarebbe alquanto ridotta ed ampiamente giustificata dalle descritte esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto del principio di proporzionalitร โ.
Cosa aspettano le associazioni di categoria a chiedere al ministro il ripristino delle norme sui costi minimi di sicurezza ex art. 83 bis attraverso il calcolo delle tariffe minime operato dallo stesso ministero?