A partire dal 21 febbraio 2022 entrerà in vigore il regolamento comunitario 15 luglio 2020, n. 1055, che fa parte del primo Pacchetto mobilità e che introduce delle modifiche al regolamento Ue 1071/2009, sull’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci e al regolamento Ue 1072/2009, sull’effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada.
Tra le principali modifiche che verranno introdotte dal regolamento ricordiamo quella sull’accesso al mercato che stabilisce che, fermi restando i 4 requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività (onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria e idoneità professionale), gli Stati comunitari non potranno più decidere di “imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada”.
Decadrà quindi la disciplina nazionale nota come “accesso al mercato”, in forza della quale le nuove aziende di autotrasporto possono iniziare ad esercitare solo per subentro ad altra impresa che si cancella dall’albo (per cessione azienda o cessione parco veicolare) oppure con ingresso diretto, tramite autoveicoli in disponibilità di categoria almeno Euro 5 e massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate.
Per quanto riguarda invece i trasporti internazionali, con una modifica all’articolo 1 del vecchio regolamento 1072/09 viene disposto che, a decorrere dal 21 maggio 2022, anche le imprese che intendono effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto di terzi nel territorio dell’Unione europea con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate devono essere in possesso della Licenza Comunitaria.
Altra importante novità è poi quella del cabotaggio. Il nuovo regolamento introduce infatti il periodo di “raffreddamento”, secondo il quale al trasportatore che ha svolto i trasporti di cabotaggio consentiti (cioè i 3 trasporti di cabotaggio, entro una settimana, dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nel Paese ospitante) non è consentito effettuare altri trasporti di cabotaggio per i 4 giorni successivi nello stesso Paese in questione.