Lo stabilisce una sentenza del giudice di Pace di Cassino, in particolare se il verbale è stato redatto in ufficio, in un momento successivo a quello dell’infrazione. La sanzione annullata con sentenza n.2430 era stata elevata per eccesso di velocità in un paese in provincia di Frosinone, a seguito dell’esame delle prove fotografiche scattate dall’autovelox e visionate in ufficio da agenti accertatori.
Inoltre, al momento dell’infrazione, non erano presenti a bordo strada né l’agente che aveva poi redatto il verbale né un operatore della Stradale. “Per questo motivo – spiega la sentenza – il verbale proposto non ha fede privilegiata; rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante un’attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica e pertanto fornisce al Giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento”. La mancanza della disponibilità dell’immagine scattata dall’Autovelox è così risultata determinante per l’accoglimento del ricorso presentato dalla guidatrice sanzionata e per l’annullamento del verbale.
In proposito, gli esperti del periodico specializzato All-In Giuridica sottolineano che sulla Prefettura chiamata in giudizio incombeva l’onere di provare la legittimità del provvedimento impugnato dall’automobilista e come questa, in realtà, non abbia depositato “alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell’automezzo, risalire al modello e/o ad altri elementi utili alla sua identificazione (come per esempio il colore del veicolo o altri segni distintivi) atti a essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente”.
Gli esperti ricordano che la possibilità di esaminare la foto-prova dell’infrazione rilevata tramite apparecchiature elettroniche di tipo automatico sia un “diritto dell’automobilista”. Si tratta di un’operazione fondamentale, per esempio, per verificare che non siano stati commessi errori da parte dell’ente accertatore nella lettura della targa del veicolo che ha superato i limiti di velocità o che ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso.
Per questo motivo, il verbale di notifica normalmente indica le modalità per poter visionare l’immagine ‘online’ tramite internet, oppure per effettuare richiesta di invio del duplicato per posta elettronica o per poterla esaminare di persona (può farlo anche un soggetto terzo, a patto che abbia una delega specifica) presso gli uffici preposti.