Al momento in cui scriviamo i due provvedimenti, da 50 milioni cadauno, non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta e ciò non rende possibile procedere con gli ordinativi dei veicoli che – si ricorda – saranno finanziabili solo dopo l’entrata in vigore dei decreti.
Sono stati invece fissati gli importi dei singoli contributi previsti per le diverse tipologie di veicoli sovvenzionati, nonché le modalità generali per la loro richiesta, suddivisi nei due decreti denominati: Incentivi per automezzi ad elevata sostenibilità; Investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicoli.
Incentivi per automezzi ad elevata sostenibilità
Con questo provvedimento si incentivano due gruppi di investimenti:l’acquisizione, anche a leasing, di automezzi (leggeri) nuovi di fabbrica a trazione alternativa: cioè a metano CNG, ibridi (diesel/elettrico) o elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate, nonché veicoli a trazione elettrica di massa superiore a 7 tonnellate. Il contributo stabilito è pari a:
4.000 euro per ogni veicolo CNG o con motorizzazione ibrida;
14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.
2) l’acquisizione, anche a leasing, di autoveicoli (pesanti) nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e LNG di massa complessiva superiore a 7 tonnellate. Per questi ultimi mezzi il contributo fissato risulta pari a:
9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa tra le 7 e le 16 ton;
24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 Ton.
Per incentivare il ricambio del parco, questo provvedimento stabilisce che nel caso vi sia una contestuale radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro 6 viene riconosciuto un aumento del contributo di 1.000 euro per ogni veicolo ad alimentazione diesel rottamato (si stabilisce anche che i veicoli rottamati devono, a pena di inammissibilità essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del provvedimento).
Il decreto dispone inoltre una maggiorazione del beneficio del 10%, in caso di acquisizioni fatte da piccole e medie imprese (PMI).
L’importo massimo del contributo erogabile a un’azienda per tutti questi investimenti non può eccedere i 700.000 euro, e in caso di superamento si procede alla sua riduzione fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Le modalità generali per la richiesta dei contributi ricalcano quelle del precedente DM 12 maggio 2020, per gli investimenti 2020-2021, per cui i benefici saranno erogabili fino ad esaurimento delle risorse, con una graduatoria delle domande in ordine cronologico (cd. click-day) e la verifica del raggiungimento dello stanziamento massimo, con dei “contatori” pubblicati sul sito ministeriale o quello della RAM (cui è demandata la fase dell’istruttoria delle domande e la verifica della loro rendicontazione). La procedura prevede in particolare due fasi:
la prima di prenotazione delle risorse, che avviene presentando la domanda insieme al contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento;
la seconda di rendicontazione, nella quale chi ha presentato la domanda per tempo dovrà fornire la dimostrazione dei costi di acquisizione sostenuti. In caso contrario, le risorse accantonate per l’impresa beneficiaria saranno devolute ad altra impresa, in base allo scorrimento della graduatoria.
Tutta questa disciplina verrà dettagliata con successivo decreto direttoriale attuativo, da emanarsi nei 30 giorni seguenti all’entrata in vigore del provvedimento.
Investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicoli
Con questo secondo decreto si sovvenzionano tre tipologie di investimenti, con i seguenti stanziamenti:
a) 5 milioni per l’acquisizione di autoveicoli, anche a leasing, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
b) 35 milioni per la radiazione per rottamazione di autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche a leasing, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro 6, di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, nonché per l’acquisizione di autoveicoli leggeri Euro 6 D-final (massa pari o superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate), con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia.
c) 10 milioni per l’acquisizione, anche con leasing, di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi indicati nell’allegato uno al decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Si sovvenzionano anche le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate, allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale
Anche per questo secondo provvedimento, i contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili, per ciascuna tipologia, in base all’ordine di presentazione delle domande (cd. click-day), fatta salva l’eventuale rimodulazione decisa con decreto direttoriale, qualora uno degli stanziamenti non venga pienamente richiesto.
A differenza del primo decreto, l’importo massimo del contributo erogabile ad un’azienda per tutti questi investimenti non può eccedere i 550.000 euro. I beni sovvenzionati non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, a pena di revoca.
Nel ricordare che gli investimenti sono finanziabili solo se avviati dopo l’entrata in vigore del provvedimento, si stabiliscono come segue gli importi dei singoli benefici concessi:
A) Autoveicoli a trazione alternativa, quali autoveicoli a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida; in 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate e in 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate; in 9.000 euro per gli automezzi ibridi (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 e fino a 16 tonnellate, e in 24 mila euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate. Sono finanziati anche i dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci, come veicoli elettrici, con un contributo di 2000 euro.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un autoveicolo sopra indicato dimostrino la rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo di 1.000 euro per ciascun veicolo rottamato (sempreché sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del provvedimento in esame).
B) Autoveicoli Euro 6 con contestuale rottamazione per radiazione – E’ finanziabile l’acquisizione, anche a leasing, di autoveicoli nuovi di categoria Euro 6 di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di automezzi di pari massa. Il beneficio per singolo automezzo è determinato in 7.000 euro, per ogni veicolo fino a 16 tonnellate e in 15mila euro per ogni veicolo Euro 6 di massa complessiva superiore a 16 tonnellate. Con lo stanziamento di questa tipologia si finanziano anche i veicoli commerciali leggeri euro 6 D-Final ed Euro 6 (con massa pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate), con contestuale rottamazione di analoghi automezzi, con 3.000 euro per ogni autoveicolo.
C) Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale. Per questi veicoli, il contributo è pari al 10% del loro valore, se l’acquisizione viene fatta da un’impresa media, e al 20% se effettuata da un’impresa piccola (fino a 50 dipendenti o 10 milioni di fatturato annuo), con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni rimorchio o semirimorchio. In caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario aumenta fino a 7.000 euro.
Per le acquisizioni effettuate da imprese gradi (che non rientrano nella definizione di PMI) il contributo è limitato a 3.000 euro ed anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario sale di 2mila euro, arrivando a 5.000.
Anche per questo secondo provvedimento è atteso un successivo decreto direttoriale attuativo da emanarsi nei 30 giorni seguenti all’entrata in vigore del decreto.