È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis che in realtà è il Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 che riguarda le “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Si tratta dunque di un provvedimento importante perché dovrebbe dare quel nuovo impulso alle imprese, dare un sostegno ai lavoratori e a tutti colori che sperano in una ripresa, anche se timida. Ecco quali saranno gli intervisti previsti.
Contratto di rioccupazione per incentivare l’inserimento dei disoccupati. Con il Decreto Sostegni bis dall’1 luglio al 31 ottobre 2021 le aziende potranno avvantaggiarsi del contratto di rioccupazione come tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Obiettivo è incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di chi è in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1).
Per attivare tale tipologia di contratto, sono comunque previste delle condizioni: il datore di lavoro, con il consenso della persona che andrà ad assumere, deve definire un progetto individuale di inserimento di 6 mesi che ha come scopo quello di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Cosa succede alle aziende che prediligono questa nuova forma di contratto? Per i datori di lavoro privati, eccezion fatta per il settore agricolo e il lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questo secondo quanto prevede l’art. 41, comma 5.
Come si legge, invece, nei commi 3 e 4 dello stesso articolo “al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, “per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il comma 6, invece, dice che l’esonero contributivo spetta “ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva”.
Per quanto riguarda invece i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, a occuparsene è l’articolo 42 che riconosce loro la proroga dell’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro.
Un’indennità è prevista anche per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni bis. Nello specifico, stando a quanto dice l’articolo 44, l’ammontare sarà suddiviso in questo modo:
- a chi, nell’anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 2.400 euro;
- a chi, nell’anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600 euro
- a chi, nell’anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di 800 euro.
è ancora previsto il reddito di ultima istanza a favore dei professionisti con disabilità che riceveranno un’indennità e un ulteriore contributo a fondo perduto va a chi ha partita IVA e ai professionisti, a condizione, come si legge nell’articolo 1 “che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Nell’articolo comunque si fa riferimento alle differenze a chi ha già beneficiato del contributo e chi no (vi rimandiamo al decreto per ogni dettaglio).
Il decreto Sostegni bis ha esteso, poi anche per il 2021, l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall’art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49).
Così come è stata prevista una indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1).
Prevista ancora una indennità, sempre una tantum, di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Cosa succede invece a chi sta percependo la NASpI, vale a dire l’indennità di disoccupazione? Che, invece di come previsto dal D.Lgs n. 22 del 2015 che regola appunto questa indennità, non ci sarà la decurtazione del 3% per ogni mese a partire dal quarto, e questo avverrà fino al 31 dicembre 2021. Questo vale anche per chi ottiene l’indennità a partire dall’1 giugno e fino al 30 settembre, ossia per le nuove prestazioni che iniziano in questo periodo.
Dall’1 gennaio 2021, invece, tornerà tutto come prima e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Quanto al Reddito di Emergenza, conosciuto come REM, oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni, vengono riconosciute, a chi ne fa domanda, altre quote relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Attenzione: la domanda va presentata entro il 31 luglio.
Con il Decreto Sostegni bis, inoltre, viene istituito il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2) così come misure varie e a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte, nonché bonus per le attività alberghiere (art. Il Decreto introduce anche misure per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego e degli istituti di Patronato, nonché interventi urgenti per potenziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Trattamenti di integrazione salariale. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 purché abbiano stipulato accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga. Questo per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1);
Mentre coloro che, a decorrere dal’1 luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3).
A tali datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Per tali datori di lavoro, sempre nello stesso periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è ovviamente vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.
Queste sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5).
Prevista inoltre la proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1).
Sono stati inoltre previsti 25 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45, comma 2).