La misura “Nuove imprese a tasso zero” ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Attraverso la nota del ministero dello Sviluppo Economico scopriamo termini e condizioni per accedere agli incentivi ed ai benefici.
A chi si rivolge
Micro e piccole imprese costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Cosa finanzia
Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché’ le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.
I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti dalla circolare n. 117378 dell’08 aprile 2021.
Agevolazioni
Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.
Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato. Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre l’offerta di servizi di tutoraggio.
Modalità di erogazione
Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell’ultima a saldo. Al fine di favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l’erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30% per cento per i SAL successivi al primo. Resta fermo che per ogni quota diversa dalla prima l’impresa è tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.
In alternativa alle modalità di erogazione sopra indicate, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.
È, inoltre, prevista la possibilità per l’impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.
Normativa
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020.
- Circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 117378 dell’08 aprile 2021
Informazioni e contatti
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate al Soggetto gestore Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con una delle modalità indicate alla pagina .
Il Soggetto gestore pubblicherà, inoltre, le risposte alle domande ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in un’apposita sezione delle pagine del sito istituzionale www.invitalia.it dedicate alla misura.
Avvertenza sugli incentivi per l’autoimpiego
In relazione alle richieste di informazioni, chiarimenti o altro che pervengono al Ministero dello sviluppo economico in merito alle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 185/2000 in favore dell’autoimpiego, si fa presente che tali agevolazioni non rientrano nelle competenze di questo Ministero, bensì in quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale pertanto è necessario rivolgersi.
La competenza del Ministero dello sviluppo economico è limitata agli incentivi per l’autoimprenditorialità – “nuove imprese a tasso zero” – di cui al Titolo I, Capo 0I, del predetto decreto legislativo n. 185/2000.
Per presentare le domande
La presentazione delle domande avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia dal 19 maggio 2021.