L’INPS ritorna sulla questione della agevolazione concessa ai datori di lavoro di imprese site nelle regioni del SUD conosciuta come Decontribuzione Sud.
La misura prevede un esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020. La misura è stata poi prolungata fino al 31 dicembre 2029, anche se con percentuali di decontribuzione decrescenti nel tempo, arrivando al 30% fino al 31 dicembre 2025, per poi scendere al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029.
La misura è concessa a tutti i datori di lavoro che abbiano la propria sede legale in una delle Regioni meridionali o che impieghino lavoratori in una sede operativa sita in quelle Regioni. Ricordiamo che l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Oggi è l’INPS a intervenire rispetto ad un’altra possibile distorsione della misura di sostegno: infatti, nel caso di lavoratori in somministrazione che svolgessero il proprio lavoro effettivamente nel mezzogiorno d’Italia, l’agevolazione non fu inizialmente riconosciuta allorché l’agenzia di lavoro interinale che li avesse assunti non fosse situata nelle Regioni del Sud Italia, mentre veniva riconosciuta nel caso contrario: lavoratori assunti da strutture di somministrazione meridionali che poi “spedivano” questi lavoratori presso aziende del nord del Paese, con rilevante beneficio per queste agenzie di somministrazione.
Per questo, lo scorso 31 marzo l’INPS ha chiarito che:
- la ratio sottesa alla Decontribuzione Sud consiste nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.
- Qualora, quindi, il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto;
- il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione (quindi, eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive ovvero oggetto di decontribuzione) va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione, come espressamente previsto all’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, devono essere sempre imputati all’utilizzatore.
- Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.
Tuttavia, l’INPS, giudicando che la possibilità di godere finora del beneficio della decontribuzione anche dalle Agenzie di somministrazione che, benché site al Sud, abbiano inviato i lavoratori a lavorare in aziende del Nord, sia stato determinato da un orientamento non rispondente alla ratio legis, ma avallato dall’INPS stabilisce che tali Agenzie non abbiano a restituire i benefici, ancorché non dovuti, goduti fino ad ora.