Le ispezioni biennali alle quali devono essere sottoposti i tachigrafi, che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si potranno effettuare entro 10 mesi successivi alla data prevista.
La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione europea, Italia compresa. Il Ministero interni fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento 2021/267, avanzate dai Paesi membri.
I conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta.
Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. Analoghe disposizioni vigono nel caso in cui i conducenti titolari di carta tachigrafica abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.