A seguito del comunicato stampa della Procura del Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla vicenda dei cosiddetti riders, abbiamo letto dappertutto che ora i rider dovranno essere tutti assunti, che sono tutti lavoratori subordinati e così via. Ma qualcuno ha letto davvero il comunicato e le determinazioni tecnico – giuridiche che essa ha declinato?
Il comunicato stampa è un esempio di rara chiarezza espositiva e ci consente di verificare un procedimento logico, semplice ed organico. Le istituzioni coinvolte procedono alle indagini per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai rider per l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro. Prosegue il comunicato dando atto che le verifiche effettuate portavano alla conclusione che i rider possono ritenersi a tutti gli effetti qualificabili “come lavoratori ai sensi dell’art. 2, co. I, lett. A) del D.Lgs. N. 81/2008, secondo cui è lavoratore chi “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”.
Perché questo accertamento assume importanza nella fattispecie osservata? Perché da esso consegue che “a prescindere dall’inquadramento civilistico/amministrativo del rapporto” ai lavoratori-rider deve essere applicata la normativa sulla sicurezza con ogni conseguenza. In realtà, in considerazione delle “cause” dell’accertamento e del bene della salute e della sicurezza che si voleva assicurare – attenzione non ai rider in quanto tali, bensì ai rider in quanto lavoratori – poteva finire qui ed ha ottenuto – secondo l’interpretazione data dalla Procura – giustizia.
Il comunicato stampa prosegue e rende un’affermazione del seguente tenore: “da un punto di vista civilistico e amministrativo, si deve procedere ad una riqualificazione contrattuale del rapporto che lega i rider alle singole società di delivery: non più, infatti, una prestazione autonoma di natura occasionale ex art. 2222 c.c., bensì – piuttosto – una prestazione di tipo coordinato e continuativo, come disciplinata dall’art. 2, primo comma,del D. lgs. 81/2015, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. N. 1663 del 24 gennaio 2020). Un tale inquadramento offre più puntuali garanzie giuslavoristiche e determina, tra l’altro, anche il divieto di retribuzione a cottimo”.
Dove è scritto nel commento della Procura che i rider devono essere assunti e che sono lavoratori subordinati? Non solo, se fosse un’interpretazione delle norme richiamate (Jobs Act) perlomeno ci saremmo aspettati l’onestà intellettuale di rappresentarlo in modo chiaro e al luogo di lavoro”. Siamo di fronte non 60mila assunzioni, ma 60mila riqualificazioni del rapporto di lavoro. Che è un’altra cosa.