Dal 23 febbraio, entra in vigore il nuovo regolamento comunitario che proroga i termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e che rinvia alcune verifiche e attività ̀ formative periodiche legate al settore dei trasporti.
Il regolamento, pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale europea, si applica il 6 marzo 2021 ed è legato al protrarsi della pandemia e alle difficoltà nello svolgere numerose pratiche amministrative che già in passato avevano richiesto interventi di proroga (vedi il Regolamento Ue 2020/698 dello scorso maggio).
Per quel che riguarda il trasporto stradale si agisce su patenti di guida, revisione tachigrafi, carta conducente, revisione veicoli, licenza comunitaria e copie conformi, attestati del conducente. Vediamoli nel dettaglio.
Revisioni. I termini per i controlli tecnici da effettuarsi tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi; anche i certificati di revisione con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 restano valide per un periodo di 10 mesi.
Formazione periodica. Stessa proroga di 10 mesi per i termini per il completamento della formazione periodica in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Anche il codice armonizzato 95 riportato sulle patenti di guida o sulla CQC viene prorogato per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente. Lo stesso codice con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 (in base alla proroga stabilita dal regolamento 2020/698) è estesa di altri 6 mesi o fino al 1° luglio 2021. Le CQC in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte.
Patenti di guida. Le licenze con scadenza tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza indicata. Per le patenti la cui proroga stabilita dal precedente regolamento (2020/698) era in scadenza tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera un’ulteriore estensione di 6 mesi, comunque non oltre il 1° luglio 2021.
Inoltre, per quel che riguarda la revisione periodica dei tachigrafi da effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è stabilito un rinvio di 10 mesi dalla data in cui era prevista ed è, pertanto ammessa la circolazione in questo periodo.
La richiesta di rinnovo della carta del conducente, presentata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, deve essere evasa entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve la nuova carta sono ammesse registrazioni manuali. Stesso discorso per la sostituzione della carta del conducente, a condizione che si possa possa provare che la carta è stata restituita e che ne è stata richiesta la sostituzione.
Sul tema dell’idoneità finanziaria e requisito dello stabilimento, da dimostrare tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il regolamento chiarisce che possono essere dimostrati entro il termine fissato dall’autorità competente, comunque non oltre i 12 mesi.
Infine, si stabilisce che licenze comunitarie, copie conformi e attestati del conducente – in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 – sono validi per 10 mesi.