Con il nuovo Dpcm del 14 gennaio e in vigore dal 16, è stata conferma la suddivisione in zone gialle, arancioni e rosse – e rispettive misure restrittive – sulla base dell’andamento epidemiologico, così come individuate con ordinanze del Ministro della Salute. In materia di lavoro, su tutto il territorio nazionale, è confermato anche il massimo ricorso allo smart working nel settore pubblico e privato, ivi incluse le attività professionali. Lo si apprende in una nota pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, con riferimento alla PA, – spiega la nota – si rammenta che le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibile di lavoro agile, ribadendo l’applicazione delle misure sul lavoro agile e congedo straordinario per i genitori in caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici di cui all’art. 21 bis del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), nonché ogni soluzione utile nei confronti dei lavoratori fragili ad assicurare lo svolgimento di attività in smart working, anche attraverso la destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
In ambito scolastico, ad eccezione delle c.d. zone rosse, è previsto che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscano almeno il 50%, fino a un massimo del 75%, della didattica in presenza (DAD per la parte restante). Confermata la didattica integralmente in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Le Università continuano a predisporre, in base all’andamento della diffusione del virus, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari a distanza o in presenza.
Resta sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione: dei casi in cui la valutazione dei candidati avvenga esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica; dei concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Tuttavia, dal 15 febbraio 2021, sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova.
Quanto alle misure limitative della circolazione valide su tutto il territorio nazionale, si dispone il divieto di ogni spostamento tra Regioni e Province Autonome dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, oltre al divieto di circolazione dalle 22.00 alle 05.00, fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito, comunque, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.