“Dalla seconda guerra mondiale ad oggi non c’è stata nessun’altra sfida nei confronti del nostro Paese nella quale tutto sia dipeso così tanto dalla nostra azione solidale”: queste sono alcune delle parole con cui la cancelliera Angela Merkel si è rivolta al popolo tedesco in occasione del primo discorso tenutosi lo scorso 18 marzo 2020 per sensibilizzare i cittadini rispetto alle misure introdotte nel paese.
Infatti, la pandemia che ci ha colpiti ha costretto le diverse nazioni ad adottare – in tempi brevi- misure volte a fronteggiare la crisi sanitaria, industriale ed economica ad essa conseguente. Analogamente all’Italia, anche la Germania ha implementato una serie di misure generali in relazione alla circolazione dei cittadini ma anche più specifiche, introducendo novità in settori di primaria importanza quali quello del lavoro e del diritto fallimentare nonché prevedendo aiuti economici per le imprese. In via generale, sono state introdotte norme analoghe a quelle disposte in Italia; pertanto è stato disposto l’obbligo di circolare con le mascherine come anche l’obbligo di social distancing.
La violazione di tali obblighi è stata disciplinata in maniera difforme nei vari Länder: ad. es. nel Baden – Württemberg dopo una settimana di fase transitoria è stata prevista l’introduzione di una multa a decorrere dal 4 maggio 2020 nel caso di circolazione senza mascherina; in Bayern è stata prevista ab initio una multa fino ad 150,00 euro. Inoltre era stata inizialmente disposta la chiusura di scuole, asili, università, musei, teatri, cinema, bar, discoteche, parchi giochi, luoghi di culto, fiere, zoo e piscine. Durante la conferenza del 30 aprile u.s. i parchi giochi, i musei e i luoghi di culto sono stati riaperti. È stata inoltre disposta la riapertura dei negozi con superficie fino 800mq come anche delle autofficine, negozi di biciclette e librerie. Mentre invece la realizzazione di grandi eventi è stata sospesa fino al 31 agosto 2020. La riapertura delle scuole è disciplinata diversamente nei vari Länder, ad. es. in Hessen è stata disposta la riapertura delle classi che devono sostenere esami, nel Nordrhein Westphalen le scuole hanno riaperto dal 7 maggio 2020.
Dal 2 novembre era stato applicato un c.d.lockdown “light” della durata di 4 settimane, con la chiusura al pubblico di ristoranti, istituzioni culturali, centri sportivi e gli alberghi al turismo, pur mantenendo l’obbligo della presenza a scuola (eccezion fatta per alcuni Länder). Dal 16 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 è stato disposto un nuovo lockdown “duro”. Pertanto da mercoledì 16 dicembre 2020 si dovranno chiudere tutti i negozi – con esclusione di alimentari e drogherie – e l’obbligo di presenza a scuola verrà meno (e sostituito con la didattica a distanza).
Alla ristorazione sarà consentito, solo l’asporto ed è stata vietata loro la vendita di alcol per evitare la creazione di assembramenti introno a baracchini che operano sul suolo pubblico. Il progetto di piano per questo nuovo lockdown propone che gli Stati consentano tra il 24 e il 26 dicembre «incontri con cinque persone più i bambini di età pari o inferiore a 14 anni nell’immediata cerchia familiare». Sarà invece possibile la celebrazione delle messe religiose: a condizione che si rispettino le distanze di 1,5 metri in chiesa, e che non si canti.
Per le categorie colpite dal lockdown, nel contesto degli «aiuti ponte», il contributo massimo accessibile alle imprese sarà alzato da 200 mila a 500 mila euro. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, in conferenza stampa dopo l’incontro fra Stato e Regioni sulle misure per il Covid.
Venendo alle novità introdotte nei diversi settori del diritto:
Diritto del lavoro
Per quanto concerne il diritto del lavoro, come avvenuto anche in Italia, il legislatore tedesco ha semplificato i requisiti per accedere al trattamento di integrazione salariale (c.d. Kurzarbeit). Per il tramite dell’istituto del Kurzarbeit, la perdita di guadagno per l’azienda conseguente alle ore di lavoro “perse” viene compensata dall’Agenzia federale del lavoro sotto forma di indennità.
Con comunicato stampa del 28 febbraio 2020, l’Agenzia federale per il lavoro ha chiarito che la cassa integrazione può essere sovvenzionata mediante un’indennità per l’orario ridotto a causa di perdite di lavoro causate dal Coronavirus o da misure di protezione governative correlate.
Quindi attualmente esistono due situazioni in cui le aziende tedesche possono richiedere la predetta indennità alla competente Agenzia federale del lavoro, a patto che le altre condizioni siano soddisfatte:
- Qualora il carico di lavoro si riduca significativamente a causa di un’epidemia (ad es. crisi della catena di forniture / interruzione della produzione/calo delle vendite/ordini etc);
- Qualora i dipendenti non possano lavorare a causa di disposizioni ufficiali.
Al ricorrere delle predette situazioni, se almeno il 10% dei lavoratori dell’azienda ovvero di un reparto di essa soffre una perdita di guadagno superiore al 10% è possibile richiedere all’Agenzia federale per il lavoro la relativa indennità con efficacia retroattiva al 1 marzo 2020. Il requisito precedente richiedeva che la platea di dipendenti interessati dovesse essere pari ad almeno un terzo. I dipendenti ricevono un importo ricompreso tra il 67% ed il 60% – a seconda del carico familiare- della differenza di retribuzione netta, come tale intendendosi la differenza tra la retribuzione abituale e la retribuzione ridotta a causa della riduzione ovvero dell’interruzione della propria attività. La durata massima del trattamento è di 12 mesi. La contribuzione sociale rimane al 100% a carico dell’Agenzia federale del lavoro, mentre precedentemente questa era a carico esclusivo del datore di lavoro. Il ricorso alla cassa integrazione è consentito ove previsto dalla contrattazione collettiva ovvero da accordi aziendali o individuali.
In aggiunta a quanto sopra, con il “Pacchetto protezione sociale’, introdotto dalla “Legge per la semplificazione dell’accesso alla sicurezza sociale e per la sicurezza dei fornitori di servizi sociali nell’ambito dell’epidemia da Coronavirus SARS-CoV-2” la Germania si è posta l’obiettivo di mitigare le conseguenze socio-economiche della pandemia da Coronavirus prevedendo altresì, procedure semplificate per l’accesso alle prestazioni sociali di base per le persone in cerca di occupazione; speciali misure per i lavoratori autonomi in difficoltà e per i soggetti costretti dalla crisi a limitare le proprie prestazioni lavorative; l’aumento significativo del limite di reddito da lavoro oltre il quale è prevista la riduzione del reddito pensionistico sino al 31 dicembre 2020; uno specifico regime transitorio per l’assistenza sociale (Sozialhilfe). La tutela recata dalle norme in esame riguarda anche anziani, disabili e inabili al lavoro, considerati soggetti deboli che possono subire significative perdite di reddito dovute alla crisi. Per quanto concerne più specificamente la gestione del rapporto di lavoro, analogamente a quanto avvenuto in Italia con ricorso allo smart working, le aziende tedesche hanno invitato i propri dipendenti a lavorare da casa.
Per tutelare i datori di lavoro ed i lavoratori, il Governo tedesco ha varato una serie di norme da attuarsi sul luogo di lavoro, volte a fronteggiare e prevenire il rischio di contagio e più precisamente:
Diritti ed obblighi del datore di lavoro
I datori di lavoro hanno il dovere di tutelare i propri impiegati. Pertanto questi ultimi devono essere informati in relazione ai rischi esistenti per la loro salute ed alle misure e regole di condotta intraprese per la prevenzione.
Il datore di lavoro può unilateralmente esentare il lavoratore dalla prestazione lavorativa ovvero impedirgli l’accesso alla sede aziendale se ha ragione di credere che ponga a rischio la salute degli altri dipendenti (ad. Es. perchè si è trovato in un’area di rischio). In caso in cui sia il datore di lavoro unilateralmente a esentare il lavoratore dalla prestazione lavorativa, quest’ultimo mantiene il diritto alla remunerazione.
Il datore di lavoro può chiudere temporaneamente la sua azienda se ciò è richiesto o è ragionevole considerando i rischi sanitari esistenti. In caso di infezioni o sospette infezioni il datore di lavoro può considerare di intraprendere le seguenti misure:
- Coinvolgimento e coordinamento stretto con il servizio sanitario;
- Tutti i dipendenti che – potenzialmente- sono venuti in contatto con il collega infettato devono essere richiesti di sottoporsi a visita medica. Fintantochè i risultati degli esami non sono disponibili, i dipendenti devono astenersi dall’attività lavorativa ovvero devono lavorare da home office. Ovviamente la riservatezza deve essere mantenuta per quanto possibile in relazione alle circostanze.
In aggiunta alla priorità della protezione della salute, il datore di lavoro ha l’obbligo di sviluppare un protocollo sulle modalità di mantenimento dei processi operativi. Laddove esista un consiglio di fabbrica, quest’ultimo deve essere informato nell’ambito del generale obbligo di informazione e consultazione del consiglio di fabbrica in relazione alla salute e sicurezza.
Diritti e doveri dei dipendenti
I dipendenti hanno l’obbligo di svolgere la propria prestazione lavorativa. Non possono assentarsi dal lavoro di propria iniziativa a causa della paura o del rischio astratto di contrarre un’infezione. Il diniego a rendere la prestazione lavorativa può essere sanzionata disciplinarmente.
I dipendenti che devono curare la prole a causa della chiusura delle scuole e degli istituti per l’infanzia possono richiedere congedi parentali dando atto della circostanza che non vi è alcun altro che possa provvedere alla cura della prole. Il ministero per il lavoro e gli affari sociali ha espressamente espresso opinione contraria alla possibilità che vi provvedano i nonni in quanto soggetti a rischio e la cui salute deve essere particolarmente tutelata.
I dipendenti hanno diritto alla remunerazione continuata per tre fino a cinque giorni qualora non abbiano altre opzioni per la cura della prole. Il ministero per il lavoro e gli affari sociali ha espressamente chiesto ai datori di lavoro di essere accomodanti a tale riguardo e di trovare una soluzione amichevole.
Il datore di lavoro non può vietare al dipendente di viaggiare privatamente, tuttavia il governo tedesco ha promulgato un invito a non viaggiare per motivi turistici. Qualora il datore di lavoro richieda di stare a casa in via precauzionale, il dipendente deve lavorare da casa quanto più possibile. In via di principio, ai dipendenti è richiesto di svolgere straordinari qualora la maggioranza dei dipendenti sia assente a causa di malattia o esonerate dalle proprie prestazioni.
In via generale, il dipendente non è obbligato ad informare il proprio datore di lavoro sulla propria diagnosi di malattia. Tuttavia, ciascun dipendente analogamente al corrispettivo obbligo del datore di lavoro, deve avere cura del proprio datore di lavoro. Pertanto lo deve informare in caso di infezione o sospetta infezione per Covid19.
Retribuzione durante la quarantena o in caso di infezione.
In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, come ad esempio un’infezione da COVID-19, il diritto alla continuazione della retribuzione sussiste per un periodo fino a sei settimane – fatte salve le disposizioni più favorevoli del contratto individuale o collettivo. Conseguentemente il lavoratore riceverà un’indennità di malattia dall’istituto a ciò preposto.
In caso di quarantena (precauzionale) di una persona, annunciata dalle autorità ai sensi della legge tedesca sulla protezione dalle infezioni, le persone hanno diritto a un indennizzo (fino a sei settimane per l’ammontare del mancato guadagno e successivamente per l’ammontare dell’indennità di malattia prevista dalla legge). Le prime sei settimane di questo indennizzo saranno pagate dal datore di lavoro, che può chiedere il rimborso all’autorità, dopo le sei settimane l’indennizzo sarà pagato direttamente dall’autorità.
Il medico curante deve presentare un rapporto all’autorità sanitaria competente in caso di infezione o di sospetta infezione da COVID-19. Quest’ultima può imporre divieti di attività e quarantene per impedire la diffusione del virus.
In caso di esenzione precauzionale di un dipendente, il dipendente conserva il diritto alla retribuzione. Inoltre, il datore di lavoro non può compensare il diritto al congedo retribuito del dipendente.
Il datore di lavoro si assume il rischio operativo a tale riguardo. Se non può offrire ai dipendenti in buona salute un lavoro, rimane obbligato a pagare la retribuzione (§ 615 S. 3 del Codice Civile tedesco) o può introdurre la cassa integrazione.
Diritto Fallimentare
Il governo tedesco ha introdotto una sospensione dell’obbligo di presentare istanza di fallimento fino al 30 settembre 2020 per le imprese economicamente colpite dalla crisi conseguente al Covid19. La norma ordinaria prevede infatti l’obbligo di presentare tale istanza entro il termine di 3 settimane dallo stato di insolvenza ovvero di indebitamento. L’inadempimento di tale obbligo è punito penalmente.
A tale fine è stato introdotto una presunzione legale in virtù della quale, se un’impresa non era insolvente al 31.12.2019, si presume che lo stato di insolvenza sia superabile e dovuto alle conseguenze negative causate dalla pandemia. Analogamente è temporaneamente sospeso per un periodo di 3 mesi il diritto dei creditori di richiedere l’apertura della procedura fallimentare, salvo il caso in cui una causa di fallimento fosse già presente al 1 marzo 2020.
Aiuti economici
Il governo tedesco ha varato una serie di aiuti economici per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese. È stato infatti deciso di istituire un Fondo di stabilizzazione economica al fine proprio di stabilizzare l’economia tedesca e di salvaguardare i posti di lavoro.
Il fondo è destinato specificatamente alle grandi imprese (con esclusione del settore finanziario) come tali intendendosi quelle che soddisfano nei due bilanci chiusi precedentemente al 1 gennaio 2020 almeno due dei seguenti criteri:
-una stato patrimoniale superiore a 43 Mio di Euro;
-oltre 50 Mio di Euro di ricavi;
– una media annuale di dipendenti superiore a 249 unità.
Il Fondo per la stabilizzazione economica stanzia un totale di 600 miliardi di euro per il sostegno delle grandi aziende, di cui: 400 miliardi di euro di garanzie per i debiti di imprese colpite dalla crisi; 100 miliardi di euro per prestiti o investimenti azionari nelle imprese e altri 100 miliardi di euro per sostenere l’Istituto di credito per la ricostruzione (il KfW). Quest’ultimo ha ampliato i programmi di sostegno già esistenti per la liquidità alle imprese. I prestiti sindacati concessi dall’istituto sono aperti anche alle società straniere.
Oltre ai 100 miliardi di euro destinati all’acquisto di partecipazioni di società colpite dalla crisi la Germania ha stanziato 18 miliardi di euro destinati alle ditte individuali e alle microimprese. Significativi sono stati anche i 25 miliardi che sono stati spesi per “riavviare” le aziende che hanno subito un calo dei ricavi di oltre il 60 per cento rispetto al 2019. Queste realtà produttive hanno ricevuto una compensazione fino al 70 per cento dei costi fissi sostenuti.
Complessivamente la Germania ha stanziato 284 miliardi di euro a sostegno, in particolar modo, di lavoratori, imprese, scuola, trasporti e sanità. Ben 194 miliardi in più di quelli stanziati per gli stessi ambiti dal Governo italiano.