L’Ecobonus al 110% o Superbonus, introdotto dal decreto Rilancio dello scorso 20 maggio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020), ha ovviamente attirato le attenzione di numerosi profili tecnici, dagli ingegneri agli architetti, passando per i periti e i geometri: è infatti la prima volta nella storia dei bonus fiscali che una detrazione arriva a coprire interamente il costo dei lavori.
Le compagnie assicurative. Tuttavia, c’è un altro mondo che guarda con altrettanto interesse all’ecobonus, quello delle compagnie assicurative. Difatti, è lo stesso decreto Rilancio ad imporre all’asseverante, anche se già dotato di polizza idonea, un’ulteriore assicurazione stipulata appositamente ai fini dell’ottenimento dell’Ecobonus. Ma nel mare di proposte, già ideate e offerte dal mercato assicurativo, il rischio di scegliere la soluzione sbagliata è dietro l’angolo.
In base a quanto previsto dal decreto Rilancio, l’obbligo per l’asservante di dotarsi di un’ulteriore polizza stipulata “a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art. 119 del DL 34/2020” dovrebbe essere sufficiente a tutelare lo stesso. Ma – come spiega la broker assicurativa Cristina Marsetti sulla testata Lavori Pubblici – ciò è tutt’altro che scontato: non di rado infatti accade che, in caso di sinistro, l’assicurato si veda negata la copertura economica da parte della sua compagnia assicurativa sia nel risarcimento degli eventuali danni di cui potrebbe essere ritenuto responsabile, sia in quello delle spese legali sostenute per far fronte alle accuse che potrebbero essere avanzate dal danneggiato.
Simili circostanze si verificano proprio perché solo al momento del sinistro, l’assicurato scopre – spiega ancora Marsetti – di non essere assicurato per quel dato tipo di incidente o problema o di non aver correttamente adempiuto ai propri obblighi precontrattuali o contrattuali, o a quelli previsti dal Codice Civile.
A rendere il tutto più confuso è la mancanza di informazioni dettagliate da parte del legislatore in merito alle caratteristiche necessarie affinché la polizza possa definirsi idonea. Oltre, infatti, al massimale minimo di 500 mila euro, i professionisti che vogliano richiedere il Superbonus non hanno altri particolari vincoli nella scelta dell’assicurazione. Ma, nella reale e intricata realtà del mondo assicurativo nostrano, possono essere diverse le tipologie di Rc possibili e conoscerne le differenze può salvare l’asseverante da eventuali problemi e danni economici.
Polizze RC claims made e loss occurrence. In primis, occorre specificare che esistono due regimi di polizze RC professionali, distinte tra loto per una differenza sostanziale, di cui è fondamentale per il professionista essere a conoscenza al momento della scelta dalla propria polizza. Difatti “la totalità delle polizze RC professionali oggi presenti sul mercato – ricorda ancora Marsetti su Lavori Pubblici – è in claims made, mentre è solo il regime loss occurrence che dà garanzia della copertura assicurativa, tanto più in argomento di asseverazioni”.
La differenza è tanto più importante per i professionisti, in quanto solo il regime loss occurrence offre una copertura per gli errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza, mentre le polizze in claims made forniscono copertura per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità della polizza. Ciò significa quindi che, ad esempio, se un cliente avanza richieste di risarcimento in un momento successivo alla scadenza della polizza in questione, anche qualora questa faccia riferimento ad un lavoro eseguito durante il periodo di validità della stessa, l’assicurazione non ha nessun obbligo rispetto all’asseverante