La vera sfida per il nostro futuro passa attraverso la formazione e la specializzazione.
Già qualche anno fa, trattando del tema della formazione continua quale strumento di valorizzazione del capitale intellettuale e di sviluppo dell’impresa, avevo avuto l’occasione di affrontare questo argomento in modo a-tecnico, ossia valutandolo da mero osservatore e da un punto di vista giuridico, senza alcuna presunzione di svolgere una analisi di tipo economico sulla materia. A distanza di un decennio da quel mio piccolo contributo, mi accorgo che il tema della formazione resta centrale sotto molteplici punti di vista (economici, sociali e di lavoro), quasi a voler significare che innovazione, ricerca e sviluppo delle competenze restano ancora gli obiettivi prioritari, non più procrastinabili.
Avendo ben presente il ruolo di centralità che la formazione (e la formazione professionale) avranno nell’immediato futuro risulta quindi utile fornire alcuni elementi di lettura delle modifiche in atto riguardanti il contratto di apprendistato.
Tale contratto è regolato dal 2011 dal TU approvato con D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Nel 2012, il legislatore, attraverso la legge di riforma del mercato del lavoro – L. n. 92/2012 – ha ritenuto di portare a compimento il disegno di riordino e di rilancio del contratto di apprendistato rimarcando che tale contratto costituisce il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro ed apportando alla materia alcuni “aggiustamenti” che non hanno intaccato l’impianto di base e la ripartizione in tre distinte forme che caratterizzava questa tipologia contrattuale già dal 2003, ossia dalla prima riforma dell’istituto.
L’apprendistato, che è un contratto finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, è infatti previsto nelle seguenti e differenti tipologie:
- a) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Possono essere assunti con tale contratto, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (ossia fino a ventinove anni e 364 giorni). Spetta alla contrattazione collettiva, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire stabilire:
- durata e modalità di erogazione della formazione necessaria ad acquisire le competenze tecnico-professionali e specialistiche previste per i diversi profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale dai contratti collettivi dei diversi settori;
- durata, anche minima – in generale non inferiore a sei mesi – del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Tale contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale, conseguita nell’ambito del sistema di istruzione e di formazione scolastica così come riformato dal D.Lgs. n. 226/2005.
- b) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Con tale tipologia contrattuale, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i giovani di età compresa tra i quindici e i venticinque anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti con tale tipologia contrattuale, in tutti i settori produttivi, sia privati che pubblici, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (ventinove anni e 364 giorni), per i seguenti motivi:
- per attività di ricerca;
- per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 L. n. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- per esperienze professionali.
La regolamentazione e la durata dell’apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori, le Università e le altre istituzioni formative.
In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione è comunque rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le Università e le altre istituzioni formative. Si tratta di una tipologia di apprendistato che consente anche l’accesso ad alcune professioni ordinistiche e, in particolare, a quelle per le quali l’attività di lavoro subordinato sia compatibile con l’attività di tirocinio (quali ad esempio l’accesso alla professione di consulente del lavoro così come recentemente previsto dalla Convenzione Quadro stipulata tra l’Ordine dei Consulenti del lavoro, il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Università in data 24 luglio 2013).
Oltre alle citate tipologie è possibile assumere, con contratto di apprendistato, i lavoratori in mobilità, al fine di fornire loro una qualificazione o riqualificazione professionale.
Gli obiettivi di valorizzazione della formazione professionale che caratterizzano tale contratto sono stati recentemente ripresi dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, attualmente in fase di conversione in legge, nel quadro di una serie di misure e politiche dirette a rafforzare, anche attraverso la formazione on the job le prospettive di occupazione per i giovani al di sotto dei 29 anni di età.
In particolare, tra le misure di potenziamento del contratto di apprendistato è prevista l’adozione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, semplificando alcune procedure collegate con la predisposizione e attuazione del piano di formazione dell’apprendista anche al fine di adottare criteri uniformi utilizzabili a livello nazionale.
E’ inoltre prevista la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in contratto di apprendistato professionalizzante (o di mestiere) successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, allo scopo di consentire all’apprendista di acquisire la qualifica professionale richiesta dalla contrattazione collettiva per il settore di riferimento.
E’ auspicabile che, con gli interventi previsti, il contratto di apprendistato possa davvero diventare strumento non solo di inserimento al lavoro ma, soprattutto, di crescita e di sviluppo delle competenze professionali.
Avv. Paola Salazar