Ci siamo, finalmente. Il periodo di ferie, agognata pausa dalle fatiche lavorative, è arrivato e per conoscere meglio questo “diritto irrinunciabile”, come ci ricorda la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, arriva ora una guida operativa, sotto forma di e-book.
A curare il volume gli esperti della Fondazione, che esaminano la disciplina delle ‘vacanze’, che nel corso degli ultimi anni ha subito diversi ritocchi, necessari per adeguarsi al quadro normativo comunitario. Ritocchi che hanno costretto le aziende e i lavoratori a seguire la materia con molta più attenzione.
Non a caso, una delle prime cose che ricorda la Fondazione è che entro il 20 agosto dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie non godute nel 2011.
Le disposizioni di legge attribuiscono, poi, alla contrattazione collettiva un ampio potere derogatorio, anche sull’obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane di ferie, e i contratti possono anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale, purché tale riduzione non vanifichi la funzione dell’istituto feriale, cioè l’assolvimento del recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni affettive (art. 36 Costituzione), e sia motivata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da “esigenze aziendali serie”.
Ma chi matura le ferie? I consulenti del lavoro informano che la maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro, nel periodo di 12 mesi stabilito dalla legge, e chi non lavora per questo intero periodo (come spesso accade nei contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. Generalmente, ogni mese di servizio dà diritto a un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
Non si maturano ferie, invece, nei periodi in cui il lavoratore o la lavoratrice sono in astensione facoltativa per maternità, sono assenti per malattia del bambino, in sciopero, in cig a zero ore o in aspettativa.
Tra le altre scadenze che ricordano i consulenti del lavoro, c’è quella del 31 dicembre 2013, termine ultimo per la fruizione di almeno 2 settimane nell’anno 2013, concordando il periodo fra le parti. Dall’1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015, invece, va fruito un secondo periodo di due settimane di ferie (eventualmente ancora non goduto nel 2013 e sempre concordato tra le parti). da Labitalia