La questione dei disoccupati sopra i 50 anni, in altre parole della cosiddetta disoccupazione matura, nel nostro Paese ammonterebbe a circa un milione di persone coinvolte. La riforma del lavoro (legge 92/2012) dello scorso anno, più nota come riforma Fornero, per tentare di facilitare la ricollocazione di coloro che sono senza lavoro nella fascia di età sopra i 50 anni, ha introdotto dei benefici di natura contributiva per le imprese. E’ stato introdotto uno “sconto” del 50 per cento dei contributi per le aziende che assumono un disoccupato “maturo”. Questo inventivo di natura economica rende più conveniente per un’azienda l’assunzione di un 50enne, rispetto ad altre categorie di lavoratori, e dovrebbe rendere più facile la loro ricollocazione. Il fenomeno, tra l’altro, dei disoccupati over 50 è trasversale rispetto al mercato del lavoro e coinvolge tutte le professionalità: sia quelle elevate, compresi tanti manager, che quelle con mansioni meno qualificate.
La riforma Fornero e l’indennità di disoccupazione per gli Over 50 – Sempre nella Riforma Fornero è stato introdotto un ulteriore beneficio specifico per gli Over 50 relativo all’assegno di disoccupazione, che con la nuova legge prende il nome di ASPI (assicurazione sociale per l’impiego). La nuova indennità di disoccupazione ha durata di 8 mesi (nel periodo transitorio 2013-2015 e dal 2016 la durata sarà di 12 mesi) e un importo pari al 75% della retribuzione percepita prima di perdere il lavoro e per un tetto massimo di 1.180 euro per chi è sotto i 50 anni. Per gli Over 50, invece, è prevista una durata dell’indennità per 12 mesi, con un importo lordo pieno per i primi 6 mesi, destinato a ridursi del 15% ogni 6 mesi. Sopra i 55 anni il periodo di percezione dell’indennità arriva fino a 16 mesi. A regime, ossia a partire dal 2016, la riforma prevede per gli over 50 una durata di 18 mesi dell’assegno di disoccupazione, che diventano 24 se il disoccupato è residente nelle regione del Sud.
La circolare Inps fa chiarezza sull’incentivo – Lo scorso 24 luglio con la circolare 111 del 2013 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito ai nuovi incentivi per le assunzioni di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive d’impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.
A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge Fornero del mercato del lavoro, prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Con questa circolare l’INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.
Chi ha diritto all’incentivo – Così come previsto dall’art. 4, commi 8 – 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
– uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Durata e misura dell’incentivo –L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e spetta anche in caso di part-time, per le assunzioni a scopo di somministrazione e per i soci di cooperative di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
Per quanto riguarda la durata, in caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi e l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi. Per quanto riguarda la compatibilità con altri incentivi, la sua applicazione, le condizioni di spettanza dell’incentivo e tutti i casi concreti rimandiamo alla lettura della circolare che alleghiamo per semplicità.