I lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi possono compilare e inviare online le domande di congedo per emergenza Covid-19. Le richieste potranno riguardare anche periodi antecedenti la data della domanda, purché non siano anteriori al 5 marzo 2020. E’ quanto fa sapere l’Inps in una nota.
Le richieste. Con tale procedura, – spiega l’Istituto – potranno chiedere il congedo Covid-19 anche i genitori iscritti alla Gestione separata e le lavoratrici autonome iscritte all’Inps che hanno già raggiunto i limiti di congedo parentale previsti dalle norme, e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, – prosegue l’Inps – non dovranno presentare una nuova domanda di congedo Covid-19. Gli interessati potranno presentare la domanda avvalendosi delle seguenti modalità: tramite il portale web, se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto (oppure di Spid, Cie, Cns), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
Gli stessi servizi – rileva l’Inps – sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”: Ø selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”. Ø selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”.
Il numero verde. Tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il Pin Inps, – sottolinea l’Inps – è possibile chiamare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); o tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Cosa accadrà da domani. Dal 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi. Si ribadisce – spiega l’Inps – che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di: liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco).
Le categorie coinvolte. E’ dedicata anche a: lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020; lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta; lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.