Il decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Tra le altre possono presentare domande le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivitĂ di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; le imprese addette all’armamento ferroviario; le imprese artigiane che svolgono attivitĂ di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivitĂ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivitĂ di escavazione.
Assegno ordinario. Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. Possono beneficiare del Fondo di integrazione salariale (FIS): lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà , a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività . Mentre possono presentare domanda per i Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Cassa integrazione in deroga COVID-19. Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche: per un periodo non superiore a nove settimane; a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono invece esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietĂ . Ne sono invece esclusi i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietĂ e infine i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.