I contribuenti che, entro il 31 luglio, non riescono a pagare la prima o unica rata della rottamazione ter hanno tempo fino a lunedì 5 agosto per “salvare” la definizione agevolata, la cui domanda è stata presentata entro il 30 aprile 2019. Per chi intende fruire della riapertura, è perentorio il termine del 31 luglio 2019 per presentare la domanda per la rottamazione ter (ma anche per il saldo e stralcio). Sono esclusi, in questo caso, i debiti già compresi nella dichiarazione di rottamazione ter presentata entro il 30 aprile 2019.
Tuttavia, ci sarà più tempo per pagare le somme dovute, che si possono versare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre), o nel numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre), e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In sostanza, le domande di rottamazione-ter e saldo vanno verso quota 2 milioni, di cui 1,7 milioni sono le istanze riferite alla scadenza del 30 aprile e di conseguenza, per ora, la riapertura ha riguardato già 300mila domande.
Inoltre, per i pagamenti è prevista una tolleranza di cinque giorni, rispetto alle scadenze ordinarie. Nei casi di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, non scatta la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi. Chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019, può quindi pagare la prima o unica rata, in scadenza ordinaria il 31 luglio 2019, entro il 5 agosto 2019. Con la terza rottamazione, sono definibili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione per la rottamazione; bollettini precompilati, che l’agente della riscossione allega alla comunicazione, se il debitore non ha chiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a); presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Per la domanda presentata entro il 30 aprile 2019, la rottamazione ter si esegue versando le somme dovute entro il 31 luglio 2019 o entro il 5 agosto per i “ritardatari”, in unica soluzione, o nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
I contribuenti che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018 devono versare le somme dovute in unica soluzione, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 con il possibile allungamento fino al 5 agosto, e la seconda il 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre). Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
I contribuenti che hanno eseguito il pagamento entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per la rottamazione – bis, per le rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, beneficiano del differimento automatico del versamento delle restanti somme, che potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 5 agosto (con la “tolleranza” dei 5 giorni), e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Sulle rate sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il termine “allungato” del 5 agosto 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate residue.