Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 8 del 16 aprile 2019, ha fornito indicazioni aggiornate in merito alla concessione di misure di sostegno al reddito in deroga ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, rifinanziate per l’anno 2019 per un importo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione. In particolare, il Ministero illustra le corrette modalità di gestione della causale di crisi aziendale e fornisce indicazione per la presentazione delle istanze da parte del datore di lavoro.
Quando si ha diritto all’indennità. La suddetta indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. In questi casi, la crisi dev’essere valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. Così, l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, poi, verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa, dunque, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.
L’indennità può essere concessa anche quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In questa ipotesi, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
Come presentare l’istanza. Ai fini dell’ammissione al trattamento in questione, l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazione industriali – Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione – Divisione III, via Flavia n. 6 – 00187 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale con il piano di risanamento, l’autodichiarazione relativa ai requisiti richiesti e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo E-mail. E’ possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro, www.lavoro.gov.it – Area Lavoro –Ammortizzatori sociali – concessioni in deroga. L’azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata contestualmente sia al Ministero del lavoro che agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio.
Procedimento amministrativo. Gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell’intervento, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e Formazione, Divisione III, entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’azienda, si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministro del lavoro, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.