“La comunicazione di un testo mediante whats app costituisce un’operazione di memorizzazione e trasmissione del testo stesso su supporto informatico accompagnato da firma elettronica, che soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam in un caso diverso da quelli previsti dall’art. 1350, nn. 1-12, c.c., com’è l’ipotesi dell’art. 2 L. 604/66”. E’ questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 632 del 31 agosto 2017 a definizione di un giudizio di impugnazione di un licenziamento intimato (e ricevuto) a mezzo whats app.
Detta pronuncia è adesiva, se pur con diversa e apparentemente più ricca motivazione, alla decisione del Tribunale di Catania del 7 gennaio 2017 e conclude come il Tribunale Etneo in termini di legittimità formale del licenziamento impugnato con quanto ne consegue dal punto di vista lavoristico. Nel caso specifico il datore di lavoro inviava al lavoratore un messaggio whats app del seguente letterale tenore: “…..che poteva starsene a casa perché licenziato e chiedendogli di passare a riconsegnare quanto prima le chiavi del ristorante, di cui V. era in possesso”.
In stretta linea di fatto, il lavoratore impugnava il licenziamento e cessava le prestazioni lavorative. Il Giudicante risolve in termini positivi il tema decidendum ossia se la comunicazione di cui sopra, inviata e ricevuta a mezzo tecnologia whats app, soddisfi o meno il requisito della forma scritta di licenziamento ex legge 604/1966. Per arrivare a questa conclusione , e qui sta la vera novità della decisione , il Giudice richiama le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lg.vo 82/2005), ritenuto applicabile – anche ai privati. Il Giudice ritiene, invero senza motivazioni particolari, che il messaggio whats app sia un “documento informatico” che soddisfi i requisiti di cui all’art. 2 CAD posto che rappresenta “un fatto , un dato o un atto giuridicamente rilevante.”
Sempre la predetta norma nel definire la “firma elettronica”, prevede che sia “sufficiente la presenza di un metodo di identificazione informatica qual è il […] collegamento tra testo informativo e numero d’utenza cellulare”. Conseguentemente il Giudice afferma che il messaggio whats app non solo è un testo informatico ma è munito di firma elettronica posto che “il destinatario del testo lo associa al mittente tramite un elemento, il numero dell’utenza cellulare di quest’ultimo; l’accesso alla rete telefonica e la disponibilità del servizio di trasmissione del messaggio avvengono tramite un sistema identificativo del titolare dell’utenza: codice digitale di accesso o pin”.
Alla luce di tali argomentazioni, il Giudicante conclude che la comunicazione whats app soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e quindi il requisito della forma scritta ad substantiam in un caso diverso da quelli previsti dall’art. 1350, nn. 1-12, c.c., com’è l’ipotesi dell’art. 2 L. 604/66”. La pronuncia desta non poche perplessità non tanto nelle conclusioni cui perviene ma nell’iter argomentativo. In primis il CAD risulta applicabile ai privati non tout court ma solo in alcune parti, indicate nell’articolo 2 (norma richiamata dal Giudice) e tra queste non vi è l’art. 20 cit. Inoltre e principalmente, il comma 2 dell’articolo 20 cit – norma chiave per la conclusione raggiunta dal Giudice- , risulta abrogato dal 2010 . Dell’ art. 20 richiamato oggi è vigente il comma 1 bis (oltre che i commi 3 e 4) .
Il comma 1 bis recita: L’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ e immodificabilita’ Questa era quindi la norma da prendere in esame nel caso di specie. Manca quindi un valido sostegno normativo alle conclusioni raggiunte anche se queste ben avrebbero potuto essere le medesime.
Inoltre e da ultimo l’estensore della sentenza in commento è ben consapevole che con il messaggio whats app “l’identità del mittente non coincide necessariamente con l’autore del testo, potendo l’apparecchio cellulare essere detenuto da una persona fisica diversa dal proprietario” Il Tribunale di Genova cerca però di risolvere il tema richiamando, peraltro condivisibili e logiche argomentazioni meta giuridiche, ossia che è certo che il lavoratore abbia identificato nel suo datore di lavoro l’autore del messaggio tanto da non recarsi più al lavoro ed impugnare il provvedimento risolutivo. Detto tema di indagine è stato invece affrontato normativamente dal Tribunale etneo che ha risolto il potenziale vizio di rappresentanza rinviando alla disciplina dettata dall’art. 1399 c.c.
In conclusione la sentenza in commento, pur certamente in linea con i tempi e coerente con alcune norme che attribuiscono efficacia alle comunicazioni “informatiche” quali ad es. il messaggio sms, appare non condivisibile in parte delle sue argomentazioni. Si segnala infine che il medesimo Tribunale , se pur in sede civilistica di concessione o meno di un decreto ingiuntivo, ha valutato diversamente un messaggio SMS ritenendolo di ignota provenienza (Tribunale di Genova, G. Dott.ssa Albino Valeria, decr. n. 4330/2016 del 24/11/2016).
A cura di Stefano Torchio, Managing Partner LabLaw Genova.